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REGIO DECRETO 20 novembre 1924, n. 2322

Inclusione di abitati fra quelli da consolidare o trasferire a spese dello Stato. (024U2322)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-2-1925 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Sentita la Commissione tecnica incaricata di fare proposte ai sensi e per gli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le unite tabelle A e B vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, e nella tabella E allegata alla citata legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Sarrocchi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.

Atti del Governo, registro 233, foglio 56. - Granata.