stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2101

Tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno. (024U2101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-1924 al: 21-1-1926
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, il R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, ed il R. decreto-legge 30 gennaio 1924, n. 239, relativi a provvedimenti per le opere di ampliamento e di sistemazione rispettivamente dei porti di Genova, Venezia (Marghera), Livorno e Napoli;
Visto il successivo R. decreto-legge 3 aprile 1924, n. 488, con cui venne rinviato al 1° luglio 1924 l'aumento della tassa portuale a Venezia, e venne pure rinviata al 1° luglio 1924 l'applicazione delle tasse portuali a Livorno e Napoli;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, che rinvia al 1° gennaio 1925 l'applicazione delle tasse portuali a Napoli;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1924, n. 1480, che proroga al 1° gennaio 1925 l'aumento della tassa portuale a Venezia e rinvia pure al 1° gennaio 1925 l'applicazione della tassa portuale a Livorno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per la durata di 26 anni a partire dal 1° gennaio 1925 le tasse di L. 1.50 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate e sbarcate, imposte per il porto di Genova con l'art. 2 lett. b) del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997; per il porto di Livorno con l'art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249; per il porto di Napoli con l'art. 4 lett. b) del R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, e per il porto di Venezia con l'art. 7 del R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, sono sostituite dalle seguenti:

1° Per quelli fra i porti suddetti, il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5 milioni di tonnellate annue, L. 0.75, quando si tratti di sabbia, ghiaia o materiali da costruzioni murarie; fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; e L. 1.50 per tutte le altre merci;

2° Per quelli fra i porti suddetti, il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5,000,000, L. 0.40 quando si tratti di sabbia, ghiaia e materiali da costruzioni murarie; fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda, e L. 0.90 per tutte le altre merci.

La classificazione dei porti nelle due categorie suddette, sarà fatta con decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in base al movimento complessivo di merci accertato nell'anno solare anteriore a quello in cui la tassa è dovuta.