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REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2014

Applicazione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Avellino. (024U2014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-1-1925 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 50 lettera d) ed il successivo art. 51 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Vista la deliberazione 7 giugno 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Avellino;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La Camera di commercio e industria di Avellino è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultano già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.