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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3284

Reclutamento straordinario di 150 tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del Genio. (023U3284)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-5-1924 al: 4-12-1925
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di procedere, d'urgenza, a ricoprire le vacanze esistenti nei quadri dei subalterni dell'arma del genio con elementi idonei, specialmente, ad un pronto impiego per i servizi dell'arma di carattere tecnico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà al Ministro per la guerra di procedere, in deroga alle norme vigenti ed indipendentemente da ogni altro reclutamento in corso di attuazione, ad un reclutamento straordinario di 150 tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio:

a) con trasferimento, a domanda, nell'arma del genio di ufficiali subalterni in servizio effettivo delle varie armi e corpi, i quali comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una Regia università o di un istitutosuperiore di grado equivalente, i corsi e superati gli esami speciali delle seguenti materie: fisica sperimentale, chimica inorganica ed organica, analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica, geometria proiettiva con disegno, meccanica razionale, geometria descrittiva con disegno;

b) con nomina a tenente in servizio attivo permanente di ufficiali inferiori delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, laureati in ingegneria, che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età al 1° marzo 1924 e che posseggano tutti gli altri requisiti di idoneità richiesti in genere per gli ufficiali in servizio attivo permanente.