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REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 3248

Esenzione dalle tasse postali per il carteggio ufficiale spedito in via ordinaria mediante francature, a mezzo di francobolli speciali, concessa all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (023U3248)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-3-1924 al: 6-1-1925
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923, riguardante la esenzione dalle tasse postali mediante francatura a mezzo di speciali francobolli, da concedersi ad enti, corpi ed istituti non a totale carico dello Stato per l'opera benefica che svolgono nel campo patriottico, scientifico, culturale od umanitario;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902, per la esecuzione del citato R. decreto;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli enti, corpi ed istituti qui sotto indicati ed organi dipendenti le cui spese non sono a totale carico dell'Erario, sono ammessi a godere dell'esenzione dalle tasse postali del carteggio ufficiale spedito in via ordinaria, mediante francatura a mezzo dei francobolli speciali di cui al R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923 nei limiti e con le modalità stabilite nelle tabelle annesse al presente decreto.

1. Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

2. Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.