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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3246

Proroga al 30 giugno 1924 del termine stabilito nell'art. 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 913, col quale furono estese ai territori annessi le disposizioni legislative in materia di opere pubbliche. (023U3246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-3-1924 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 913;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito nell'art. 3 del decreto stesso;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine del 31 dicembre 1923, stabilito nell'art. 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 913, per l'emanazione delle norme necessarie per stabilire quali istituti precedentemente in vigore nei territori annessi possano essere mantenuti, con le modifiche ed i coordinamenti necessari, è prorogato al 30 giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Carnazza - Oviglio
- Dè Stefani - A. Diaz
- T. de Revel - Corbino.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1924.

Atti del Governo, registro 222, foglio 54. - Granata.