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REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3235

Nuove circoscrizioni della marina mercantile. (023U3235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce i pieni poteri al Governo del Re;
Visto il Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1459, che istituisce il Commissariato per i servizi della marina mercantile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli effetti dell'amministrazione della Marina mercantile, il littorale del Regno è diviso in «Direzioni marittime», le quali prendono il nome dalla città capoluogo della loro circoscrizione e si suddividono in:

1° Capitanerie di porto;

2° Uffici circondariali marittimi;

3° Uffici locali marittimi;

4° Delegazioni di spiaggia.

La tabella allegata al presente decreto firmata d'ordine Nostro dal Commissario per i servizi della marina mercantile indica il numero, i capoluoghi e la circoscrizione di tutti i predetti organi.