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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3225

Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito. (023U3225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  16-3-1924 al: 5-5-1924
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù, dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Nastri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, ad interim per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e coi Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte alla leggo 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito.

Il titolo della legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, è mutato nel modo seguente:

«Legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina».

Il principio del 1° comma dell'art. 1 della legge è modificato come segue:

«il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina, mediante pagamento dell'indennità che sarà come appresso determinata:».

All'articolo 2 è aggiunto il seguente capoverso:

«Il Regio Governo è autorizzato ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, altre dispense dalla requisizione nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi. Tali dispense sono temporanee e revocabili».

All'art. 8 è sostituito il seguente:

«Art. 8. - La scelta dei quadrupedi, veicoli e natanti fatta da una Commissione provinciale nominata dalla competente autorità militare e costituita da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale e da un esperto scelto dalla suddetta autorità militare e che, sempre che sia, possibile, sarà un ufficiale del Regio esercito».

All'articolo 9 è sostituito il seguente:

«Art. 9. - La Commissione provinciale determina l'indennità da corrispondersi per i capi da requisire in base al prezzo corrente sul mercato».

All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti tre capoversi:

«Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato è in obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale accettazione la effettuata notificazione potrà essere fatta risultare da prova testimoniale.

«Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva la facoltà dell'autorità di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.

«L'autorità militare è autorizzata a sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione e che sia notificato l'avviso personale di presentazione, e la sospensione ha effetto finchè non sia revocata».

All'art. 12 è sostituito il seguente:

«Art. 12. - La requisizione può anche farsi in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare.
Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa sia trasformata in requisizione definitiva.

«Nei casi di requisizione in forma di noleggio, all'atto del prelevamento la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del prezzo attuale, da farsi a norma dell'articolo 9.
«La parte sarà anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale. In caso di rifiuto se ne prenderà nota sul verbale stesso.

«L'indennità di requisizione è ragguagliata all'interesse legale commerciale sul prezzo predetto, oltre ad una quota da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

«Tale quota sarà non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

«Nel calcolare la quota per le frazioni di anno, il mese incominciato si avrà per compiuto.

«Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquiderà al proprietario una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità, che, se del caso, potrà anche raggiungere la totalità del valore del capo stesso.

«Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate quindicinali posticipate.

«Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio è corrisposto, con la prima rata d'indennità, un premio entro i limiti stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

«La restituzione del capo requisito per noleggio è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro».

All'art. 13 è sostituito il seguente:

«Art. 13. - Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in requisizione definitiva, l'indennità è ragguagliata al prezzo di chi all'articolo precedente, aumentato dell'interesse legale commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito e diminuito di quanto fosse stato corrisposto a titolo di noleggio».

Dopo l'art. 13 sono aggiunti gli articoli seguenti:

Art. 13.-bis. - Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facoltà di ordinare le requisizioni previste nell'articolo 1, sia in forma di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, seguendo le norme stabilite nel presente articolo.

«L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla Commissione provinciale, ovvero, quando questa non sia costituita, ad una Commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dalla autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.

«La Commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale, indicando nel medesimo la cosa da requisire ed il luogo ed ora della consegua.

«Il prezzo o l'indennità di requisizione sono determinati dalle Commissioni secondo 1e norme stabilite per i vari casi dalla presente legge e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.

«Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore quando esso sia anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore ed al proprietario insieme, con bono unico, intestato ad entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non sia conosciuto o sia assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perché ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.
«Della requisizione seguita giusta il presente articolo si fa constare con certificato rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro».

«Art. 13-ter. - Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facoltà di requisire, valendosi delle Stesse Commissioni di cui al precedente articolo 13-bis, le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, a della Regia marina a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.

«L'ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, sempre che detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorità militare, in condizione di poter corrispondere alla richiesta fatta loro. Detto precetto deve indicare, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto, specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.
«Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta purché rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico, di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.

«Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta ed al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore, durante la requisizione.
«L'indennità è stabilita dalla Commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, col personale addettovi, resta a, disposizione dell'autorità militare per i servizi che essa crederà compiere. Si terrà sempre conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.

«L'indennità è corrisposta giusta le norme del penultimo capoverso dell'art. 13-bis».

«Art. 13-quater. - Il prezzo e la indennità di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'articolo 13-ter, è mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile».

«Art. 13-quinquies. - La requisizione dei natanti di laguna, di fiume e lacustri ha luogo con le modalità della presente legge, tranne per quanto si riferisce al prezzo e alle indennità spettanti ai proprietari o detentori, indennità e prezzo per i quali sono invece seguite le norme della legge sulla requisizione del naviglio mercantile».

All'articolo 18 della legge è sostituito il seguente:

«Art. 18. - Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorità per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire cento a lire cinquemila».

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis. - Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge, è punito:

1° Nei casi previsti dall'articolo, 4 e dal secondo e terzo comma dello articolo 10, con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e sino a duecento se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

2° Nei casi degli articoli 14 e 17, con l'amenda, da L. 20 a L. 1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sarà considerato come idoneo al servizio militare, e con l'ammenda sino a L. 50 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

3° Nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato.

«Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena è aumentata della metà»