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REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 3206

Istituzione di posti di commissario consolare presso uffici consolari all'estero. (023U3206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-3-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Nostri decreti 7 gennaio 1923, n. 185; 28 gennaio 1923, n. 198, e 4 marzo 1923, n. 500;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Presso i Nostri consolati indicati qui di seguito è istituito un posto di commissario consolare con l'assegno locale e l'indennità di cassa segnati a fianco di ciascuno:

Assegno Indennità
locale di cassa
- -
Marsiglia Lire 7,000 1,000
Nizza » 7,000 1,000
Tunisi » 7,000 1,000
Monaco di Baviera » 12,000 1,500
Zurigo » 6,000 1,000
Alessandria » 10,000 1,000
Chicago » 18,000 1,000
Nuova York » 20,000 2,000
Buenos Ayres » 18,000 1,000
San Paolo » 24,000 2,000
------- ------
Lire 129,000 12,500

Agli assegni locali suddetti saranno applicabili le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 3 del Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 198. - Granata.