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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3167

Istituzione della decorazione della «Stella al merito del lavoro». (023U3167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-2-1924 al: 14-1-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituita la decorazione della «Stella al merito del lavoro».

La decorazione della «stella al merito del lavoro» è concessa esclusivamente ai lavoratori d'ambo i sessi occupati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale.

La decorazione è riservata ai lavoratori manuali.

Essa non può essere conferita né a funzionari, né ad impiegati o impiegate pubblici o privati di nessuna categoria.