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REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1923, n. 3148

Costituzione di un Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. (023U3148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1924ù
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-2-1924 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'interno, le colonie, le finanze, l'economia nazionale, i lavori pubblici e le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È costituito l'«Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero» avente per iscopo:

a) di finanziare per intero, o in partecipazione, imprese di lavori o di colonizzazioni all'estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana;

b) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per appalti di lavori, o per opere di colonizzazione, tanto ad imprese, quanto a collettività o a cooperative di lavoratori nazionali ed, eccezionalmente, a singoli coloni od assuntori di piccole industrie all'estero;

c) di raccogliere elementi e notizie relative a lavori o colonizzazioni da compiersi all'estero, formulandone, se del caso, anche i relativi progetti di massima e di dettaglio da cedere, quale parte di sovvenzione, alle imprese di cui ai comma precedenti; come pure d'incoraggiare studi e ricerche aventi l'obbietto ora indicato, nonché di raccogliere notizie relative al movimento commerciale e alla situazione dei mercati in rapporto all'impiego del lavoro italiano;

d) di promuovere e intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero.

Sono parificati ai lavori di cui ai precedenti comma a) e b) quelli eseguiti nei possedimenti di diretto dominio ed eccezionalmente, anche quelli eseguiti nel Regno, purché destinati, questi ultimi, a servizi statali di assistenza diretta degli emigranti.

L'Istituto ha la sua sede in Roma e potrà istituire uffici, agenzie e rappresentanze tanto all'interno, quanto all'estero nei centri maggiori di emigrazione.