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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3139

Provvedimenti per il credito agrario. (023U3139)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-2-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delega di poteri accordata al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli istituti che esercitano il credito, fondiario nel Regno possono essere autorizzati ad emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari per gli scopi di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

L'autorizzazione all'emissione delle cartelle sarà accordata con decreti del Ministro per l'economia nazionale e dovrà essere subordinata alla costituzione di apposita sezione autonoma con capitale proprio. Con gli stessi decreti sarà determinato in quali Provincie del Regno tali sezioni possono svolgere la propria azione.

Gli istituti creati coli legge speciale per l'esercizio del credito agrario, salve le facoltà anteriormente loro accordate, potranno anche funzionare, per la concessione dei mutui, quali agenzie locali delle predette sezioni degli istituti di credito fondiario.

L'Opera nazionale per i combattenti, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, le casse di risparmio ordinarie, i monti di pietà, gli istituti di assicurazione ed ogni altro istituto avente fini di previdenza e risparmio, nonché gli istituti ordinari e cooperativi di credito e quelli di credito agrario creati con legge speciale ed i privati sono autorizzati a partecipare, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, alla formazione ed all'incremento del capitale delle sopra indicate sezioni degli istituti di credito fondiario.