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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2986

Reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente. (023U2986)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 maggio 1922, n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 753, che apporta aggiunte e varianti alla legge 28 maggio 1922, n. 616;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 525, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per conseguire la nomina a tenente in servizio attivo permanente nelle varie armi e nei corpi sanitario, veterinario, di commissariato e di amministrazione, è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° Aver compiuto il 20° anno di età e non superato il 30°. Però il limite superiore è portato a 32 anni per la nomina a tenente nel corpo sanitario, e a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a tenente nelle varie armi e nei corpi amministrativi;

2° Essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.