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REGIO DECRETO 7 dicembre 1923, n. 2590

Nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (023U2590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-12-1923 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato coll'art. 3 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e colla legge 23 luglio 1914, n. 742;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che, posteriormente al 18° anno di età e anteriormente alla nomina nel personale in prova o stabile, abbiano prestato servizio continuativo di straordinario o di avventizio presso le ferrovie dello Stato, presso le linee costituenti le ex tre reti Adriatica. Mediterranea e Sicula, presso le linee già esercitate da altre Amministrazioni e passate a far parte della rete delle ferrovie dello Stato, presso altre Amministrazioni dello Stato, oppure che abbiano prestato qualunque altro servizio fra quelli previsti dall'art. 37 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229, potranno chiedere, in qualunque momento del servizio ed anche all'atto dell'esonero, che una parte di tale servizio, fino al massimo della metà della sua durata effettiva, sia riconosciuta utile per la pensione.

Rimangono con ciò aboliti i limiti di 10 e di 15 anni di cui all'art. 10 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373.

La data di presentazione delle domande deve risultare da ricevuta, rilasciata dall'ufficio incaricato di raccoglierle.

La domanda di riconoscimento che non venga presentata durante il servizio, dovrà essere fatta, a pena di decadenza, dall'agente entro 90 giorni dal ricevimento della partecipazione di esonero, o, in caso di morte dell'agente avvenuta in servizio o entro gli accennati 90 giorni dall'esonero, dai suoi aventi causa, insieme alla domanda di pensione o di sussidio per una sola volta.

Il contributo per il riconoscimento dei servizi sopra indicati è commisurato, per ogni anno riconosciuto, al 6 % dello stipendio goduto all'atto della presentazione della domanda, o se questa sia presentata dopo la cessazione dal servizio, al 6 % dell'ultimo stipendio goduto dall'agente.

Per le domande di riconoscimento già presentate dagli agenti in base alle preesistenti disposizioni, e per le quali non sia ancora stato iniziato il pagamento del contributo, questo sarà commisurato allo stipendio goduto alla data in cui la domanda fu presentata.

Il contributo di riconoscimento che non sia versato subito in una sola volta, potrà essere versato mediante trattenuta mensile sullo stipendio o sulla pensione, in un periodo di tempo che non dovrà superare la metà di quello riconosciuto.

Nel caso di liquidazione di sussidio per una sola volta invece di pensione, il contributo di riconoscimento o le rate residue saranno dedotte per intiero dal sussidio.

Nel caso di pensione di riversibilità le rate di contributo non ancora versate alla morte dell'agente saranno ridotte proporzionalmente alle quote di riversibilità.

È abrogato l'art. 11 del R. decreto 27 novembre 1919, numero 2373 modificato coll'art. 9 della legge 7 aprile 1921, numero 369, circa il riconoscimento agli effetti della pensione degli anni di studi superiori e di esercizio professionale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli agenti che si troveranno in servizio alla data di applicazione del presente decreto, ancorché abbiano già ottenuto il riconoscimento in base alle norme anteriormente vigenti.

Gli anni riconosciuti in base al presente articolo sono a tutti gli effetti considerati come anni di servizio effettivo e quindi sono utili anche per il raggiungimento del limite minimo di servizio prescritto per il diritto a pensione.

Nei casi di riconoscimenti già concessi, e da riformarsi alle nuove condizioni, il contributo di riconoscimento sarà commisurato allo stipendio goduto alla data in cui fu presentata la primitiva domanda.

Le somme già pagate per riconoscimento di servizi non più ammessi, e quelle eccedenti la misura del contributo dovuto ai sensi del presente articolo saranno rimborsate agli aventi diritto.

Qualora il nuovo ammontare del contributo, pur con le riduzioni della durata di servizio riconoscibile, ecceda il versamento giù effettuato, il relativo importo sarà portato in deduzione del contributo di riconoscimento ora dovuto.