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REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2492

Provvedimenti per gli istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali. (023U2492)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-12-1923 al: 10-12-1924
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le scuole superiori di agraria, già annesse alle Regie università di Bologna e di Pisa, sono costituite in Regi istituti superiori dalla data di pubblicazione del presente decreto.

A datare dal 1° ottobre 1924, la Scuola superiore agraria di Pisa e il Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze sono fusi in un unico Regio istituto superiore agrario e forestale, la cui sede sarà determinata con R. decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, in seguito a speciali convenzioni con gli Enti locali, circa l'obbligo di fornire fabbricati e terreni, e di contribuire alle spese di sistemazione ed eventualmente di mantenimento.

Sarà annessa all'istituto suindicato la stazione sperimentale di silvicoltura, di cui alla legge 3 aprile 1921, n. 742.

Lo stesso decreto determinerà l'ordinamento dell'istituto e le norme per l'assegnazione degli attuali insegnanti dei due istituti indicati alle cattedre contemplate nel nuovo ordinamento.