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REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2283

Assegni circolari. (023U2283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  1-11-1923 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 32 e 170 della tariffa generale di bollo, allegato A, al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135;
Ritenuta la opportunità di riordinare il regime degli assegni circolari;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò specialmente autorizzato, e pagabile a vista presso i recapiti comunque indicati dell'emittente.