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REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 1960

Modificazioni al testo unico delle leggi doganali. (023U1960)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-10-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli articoli 1 primo comma, 4, 5 ultimo comma, 7 primo comma, 9 secondo e ultimo comma, 10 secondo comma, 11 terzo comma, 12, 13, 14, 15 terzo comma, 16 primo comma, 19, 21, 23, 28 primo comma, ultima parte, 33, 37 primo e secondo comma, 41 secondo comma, 44 primo comma, 46 terzo comma, 51, 53 ultimo comma, 59, 60 primo comma, 61, 63, 66, 67, 74, 78, 86, 87 ultimo comma, 93, 94, 112, 113, 116 e 117 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, sono sostituiti i seguenti:

Articolo 1, primo comma:

Il lido del mare, le sponde lungo i tratti promiscui del lago di Lugano, i confini con gli altri Stati formano la linea doganale.

Articolo 4:

Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'Amministrazione.

Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana e senza l'assistenza dei suoi agenti.

La dogana può prescrivere che le operazioni di carico e quelle di scarico e di trasbordo delle merci non si compiano contemporaneamente sullo stesso bastimento.

Il capo dell'ufficio doganale può permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvengano senza l'assistenza degli agenti doganali.

Articolo 5, ultimo comma:

Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatari presso le dogane sono determinate dal regolamento. Non sono ammessi quali spedizionieri o mandatari dei proprietari delle merci coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui cessarono di servire in detta Amministrazione.

Articolo 7, primo comma:

La dichiarazione deve farsi nelle dogane di mare e in quelle della frontiera di terra presso stazioni ferroviarie di confine, di regola, entro quindici giorni dall'arrivo delle merci. In casi eccezionali il capo della dogana ha facoltà di prorogare detto termine. Presso le altre dogane della frontiera di terra la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci.

Articolo 9, secondo comma:

Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli e di altri contrassegni e le indennità agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

ultimo comma:

Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi di entrata e quelli di uscita, nonché le sopratasse e le imposte di consumo e di vendita che gravano le merci, all'importazione.

Articolo 10, secondo comma:

Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia seguita dalla visita, le merci estere saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione pel soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.
Saranno anche ritenute, come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione pel soddisfacimento dei diritti per esse dovuti le merci nazionali, introdotte in dogana, che non siano ritirate entro tre mesi dall'arrivo.

Articolo 11, terzo comma:

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione. Saranno altresì ritenute a disposizione dell'Amministrazione, pel soddisfacimento dei diritti successivamente maturati, le merci che dopo un mese dal rilascio della bolletta, di cui all'articolo 14, non siano asportate dalla dogana.

Articolo 12. Piombi ed altri contrassegni.

Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e le modalità dei bolli a piombo e di altri contrassegni da apporsi ai colli di merci e ai veicoli nelle varie operazioni doganali, come pure di stabilire la tassa che per l'apposizione dei contrassegni stessi dovrà essere pagata dagli speditori delle merci.

Articolo 13. Garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese.

Le merci, quando non siano soggette a confisca, guarantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese di ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarantiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese dovute da proprietari stessi, in qualità di contravventori o di responsabili a termini di legge.

Articolo 14:

In prova delle seguite operazioni è data al proprietario della merce la bolletta che attesta il pagamento dei diritti o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana o l'adempimento, in genere, delle condizioni e formalità inerenti alla destinazione doganale delle merci.

La bolletta della dogana è il solo documento che prova il pagamento dei diritti.

Articolo 15, terzo comma:

L'azione pel ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Articolo 16, primo comma:

Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purché ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta di pagamento originale. Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Articolo 19:

L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali, ma non dispensa dal pagamento dei diritti doganali che fossero dovuti sulle merci. La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalle leggi.

Articolo 21:

Non è permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale.

Articolo 23:

Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Lugano, nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio, per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago Maggiore e i detti bacini del lago di Lugano senza la bolletta di pagamento o di cauzione. Le merci in arrivo nei tratti promiscui del lago di Lugano devono essere direttamente presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'articolo 1.

Sono eccettuate dai detti obblighi le merci trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Nei tratti promiscui del lago di Lugano è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole caricare o scaricare merci dove non siano uffici doganali.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana per la compilazione del processo verbale.

Articolo 28, primo comma, ultima parte:

Il numero dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Articolo 33:

Dopo la verificazione delle merci e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata al contribuente la bolletta d'importazione, mercé la quale le merci potranno essere levate dalla dogana.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno in cui è consegnata.

Articolo 37, primo e secondo comma:

È in facoltà della dogana di dare la bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci o con parziale verificazione di esse, quando i colli siano fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'articolo 12, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, siano assicurati con doppio involto e con doppio piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata in ragione di L. 40 a titolo di diritti di confine e di altrettante per le pene per ogni chilogramma di peso lordo.

Articolo 41, secondo comma:

Le merci in transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 30 tonnellate. Potrà, tuttavia, essere fatta eccezione, con le cautele che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, per l'imbarco, ad uso di bordo, di combustibili e lubrificanti, sui bastimenti di portata non maggiore di 30 tonnellate con motori meccanici.

Articolo 44, primo comma:

Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno, di regola, rimanere in deposito due anni, non computando né i mesi né i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del depositante il Direttore della circoscrizione doganale potrà prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procederà secondo il disposto degli articoli 10 e 11, per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, ed a termini dell'articolo 15, pel ricupero dei diritti di magazzinaggio maturati durante il deposito.

Articolo 46, terzo comma:

La riesportazione per via di mare può farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 30 tonnellate, salva l'eccezione dell'articolo 41, per i bastimenti con motori meccanici.
Questa prescrizione è applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.

Articolo 51:

Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini tali in affitto o di proprietà privata è concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono, la misura di questo e le norme per la sua liquidazione verranno stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'abbuono è accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

Articolo 53, ultimo comma:

I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno essere imposti dall'Amministrazione delle dogane previo decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. Nei Magazzini generali potrà esercitarsi il deposito delle merci estere soltanto se essi siano istituiti nelle località che sono sede di dogane di prim'ordine.
Potrà tuttavia il Ministero delle finanze, sentito il parere del Ministero dell'economia nazionale, autorizzare il deposito di merci estere anche in magazzini generali situati in località ove non esista dogana di prim'ordine, a condizione che l'Amministrazione del magazzino assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza.

Articolo 59:

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione può essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati sulle materie prime si fa la dichiarazione scritta.

Dopo la verificazione delle merci e liquidati ed esatti i diritti, la dogana consegna la bolletta di esportazione, la quale, oltre al nome del contribuente, la qualità, la quantità e, ove occorra, il valore delle merci, indica, a seconda dei casi, la strada da percorrere ed il tempo entro il quale le merci debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si potè interamente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche l'esportazione delle merci non avesse effetto.

Articolo 60, primo comma:

Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o pel lago di Lugano conservano la nazionalità, purché non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabotaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalità.

Articolo 61:

Il Ministero delle finanze stabilirà quali merci debbono essere racchiuse in colli bollati.

Articolo 63:

Quando le merci rientrano nella linea doganale sono confrontate con le indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi lasciapassare da cui le singole partite devono essere accompagnate.

Se non è riconosciuta la loro identità, quand'anche siano racchiuse in colli bollati o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel lasciapassare per la reintroduzione delle merci fosse scaduto da tre mesi pel cabotaggio, o da un mese, per la circolazione, vengono considerate come estere, eccetto che sia dimostrato che la mancata riesportazione nel termine prescritto sia dovuta a causa di forza maggiore.

Articolo 66:

Al confine di terra fino alla distanza di 10 km. dalla frontiera e al confine di mare fino alla distanza di 5 km. dal lido, è stabilita una zona, detta di vigilanza, nella quale la circolazione e la custodia delle merci estere sono soggette a speciale sorveglianza all'intento di reprimere il contrabbando.

Tale zona si potrà anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza e specialmente dove sianvi fiumi o laghi prossimi al confine e dove sianvi, rientrando dal mare, tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate e le strade comuni.

Articolo 67:

Le zone di vigilanza sono determinate e descritte e possono essere ulteriormente variate con decreti Reali, udito il parere del Consiglio di Stato. I decreti Reali saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Articolo 74:

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, potranno essere sottoposti a particolare vigilanza ed a speciale permesso i depositi, in prossimità del confine di terra, delle merci che presentassero maggiori pericoli di contrabbando, determinando le condizioni e modalità per l'istituzione e per l'esercizio di detti depositi.

Articolo 78:

Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 74, per verificare secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale, le merci e i rispettivi documenti.

Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le zone stesse, quando si tratti di contrabbando sempre perseguitato ai sensi dell'articolo 77, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.

Le guardie di finanza e gli altri agenti della forza pubblica non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge senza l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo.

Per l'assistenza, dove non slavi un ufficiale o un comandante di sezione della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare le perquisizioni, dovranno rivolgersi al giudice istruttore, al pretore, al commissario o vice commissario di pubblica sicurezza, ad un ufficiale dei carabinieri oppure al sindaco o a chi ne fa le veci.

Articolo 86:

Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro, di un piombo, bollo, sigillo e simili, come pure per la loro falsificazione, sarà dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, un'ammenda non minore di L. 50 né maggiore di L. 500.

Articolo 87, ultimo comma:

È soggetto alla stessa ammenda chi istituisce i depositi di cui all'articolo 74 senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni.

Articolo 93:

L'azione giudiziale per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione punibile con pena eguale o più grave od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

Articolo 94:

Sono considerate in contrabbando le merci estere comunque sottratte al pagamento dei diritti di confine o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.

La sottrazione al pagamento dei diritti è sempre considerata come avvenuta o tentata per le merci:

a) scaricate, di notte, nei porti o sulle spiaggie; introdotte per terra, di notte o per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) trovate nelle acque del lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti la linea doganale, in barche che bordeggiano o sono in comunicazione con la terra dove non sono dogane;

c) trovate in bastimenti che rasentano il lido del mare, gettano l'ancora o approdano dove non sono dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo; di merci in luoghi non permessi, o su barche non superiori a cento tonnellate, dirette ad un porto nazionale, mancanti del manifesto;

d) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

e) introdotte nel lago Maggiore o nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio del lago di Lugano, senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;

f) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

g) depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi fra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori dichiarati fuori della linea doganale;

h) riesportate per la via di mare - salva la eccezione degli articoli 41 e 46 - o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a 30 tonnellate;

i) presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;

l) destinate all'estero o ad altro porto dello Stato, che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Articolo 112:

Qualora il contravventore non possa pagare le ammende o le multe prescritte, queste saranno rispettivamente commutate in arresto o in detenzione da tre giorni a sei mesi, estensibili ad un anno per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della ammenda o della multa non pagata.

Articolo 113:

I contravventori possono essere arrestati soltanto in caso di flagranza di contravvenzione o di contrabbando accompagnati da altro reato punito con pena corporale, ovvero di associazione per contrabbando o contrabbando punito con pena corporale, oltre la multa.

Negli altri casi il contravventore può essere trattenuto, se non è conosciuto, finchè non abbia provato la sua identità dinanzi all'autorità competente e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le pene pecuniarie e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata.

Articolo 116:

Le multe, le ammende e le altre pene che la legge stabilisce per i contrabbandi e per le contravvenzioni doganali sono applicate dall'autorità giudiziaria, esclusa la competenza dei pretori.

Articolo 117:

Prima che il giudice ordinario abbia emesso la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione delle pene pecuniarie, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione.

Se il massimo non supera L. 300 possono decidere i capi delle dogane di secondo ordine.

Se il massimo non supera L. 1000 possono decidere i capi delle dogane di primo ordine, alle quali non sia preposto un direttore.

Se il massimo non supera L. 3000, può decidere il direttore.

Se il massimo non supera le L. 10,000 può decidere il direttore della circoscrizione doganale anche per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della pena pecuniaria supera la competenza dei rispettivi capi.

La decisione spetta all'intendente di finanza, udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi L.
10,000.

La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai diritti ed alle spese, ove ed in quanto tali condanne accessorie occorrano.

La decisione amministrativa non può essere emessa, se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese. Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di associazione contrabbandiera o di qualunque caso di contrabbando che sia punibile con pena corporale oltre la multa.