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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1887

Contributi scolastici dei comuni di Caselle e Lanzo Torinese. (023U1887)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-9-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


N.
1887. R. decreto 4 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, i contributi scolastici che i comuni di Caselle e Lanzo Torinese, della provincia di Torino, devono annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, num. 487, già fissati rispettivamente in L. 11,919.57 e L. 7922.40 col Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 618, e 9 marzo 1922, n. 931 sono elevati a L. 14,581.57 e a L. 8722.40 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1923.