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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1814

Contributo scolastico del comune di Lugagnano Val d'Arda. (023U1814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-9-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


N.
1814. R. decreto 10 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Lugagnano Val d'Arda della provincia di Piacenza, deve annualmente versare alla R.
Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 13,190.16 col R. decreto 15 marzo 1914, n. 436, è elevato a L. 16,976.16 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1923.

Atti del Governo, registro 215, foglio 200. - Gisci.