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REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1747

Sistemazione organica degli uffici centrali del personale, funzionamento del Consiglio di amministrazione e di disciplina, sanzioni disciplinari a carico del personale di 3ª categoria fuori ruolo nell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica. (023U1747)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-9-1923 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;
Veduto il R. decreto 12 maggio 1910, n. 680, che approva il regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per quello fuori ruolo dell'amministrazione postale e telegrafica;
Visto il R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, che approva il regolamento speciale per il personale dei telefoni e successive modificazioni;
Visto il R. decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1858 e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 5 aprile 1923, n. 905, concernente gli uffici centrali del personale ed il Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero delle poste e dei telegrafi;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli uffici preposti al personale del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, che, in applicazione dell'art. 1, comma 1°, del R. decreto 5 aprile 1923, n. 905, hanno cessato di far parte delle due direzioni generali dei servizi postali e dei servizi elettrici, costituiscono una unità organica della amministrazione centrale di detto Ministero.

Il funzionario, cui, a termini dello stesso articolo, comma 2°, del precitato R. decreto, è devoluto l'esercizio delle attribuzioni già spettanti sugli uffici anzidetti ai due direttori generali dei servizi postali e di quelli elettrici, assume funzioni e grado di direttore generale ed in tale qualità egli fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Alla dipendenza di detto funzionario è posto altresì l'ufficio «Locali ed economato».