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REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1535

Tabella degli abitati da consolidare ed altra degli abitati da trasferire a cura e spese dello Stato, ai termini della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Titolo IV) e dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081. (023U1535)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-8-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di fare proposte a norma e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le annesse tabelle A e B viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), a quelli indicati nelle tabelle D e E allegate alla legge 9 luglio 1908 predetta.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

Carnazza.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.