stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1362

Dimostrazione annuale dei materiali dei magazzini militari sottoposti al riscontro effettivo. (023U1362)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-7-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª);
Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo ai magazzini e depositi di materie e merci di proprietà dello Stato ed il regolamento per la sua applicazione approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532;
Visto il regolamento per il servizio del materiale di artiglieria, approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419;
Visti i RR. decreti 14 maggio 1905, n. 227 e 23 giugno 1907, n. 411, coi quali sono stabiliti i modelli per le contabilità e pei conti giudiziali dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, soggetti al vincolo del riscontro effettivo; Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della guerra di concerto con quello delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le variazioni e le consistenze dei materiali e delle merci dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo dipendenti dal Ministero della guerra, saranno dimostrate, a partire dal 1° luglio 1923, in un elenco annuale delle variazioni, conforme all'unito modello B, che dovrà essere inviato alla Corte dei conti non oltre il mese di settembre successivo alla chiusura dell'esercizio, assieme al conto giudiziale cui si riferisce.

Detto mod. B sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari della guerra.