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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1283

Autorizzazione ai Prefetti competenti di ricevere le dichiarazioni e le domande per l'elezione, l'opzione ed il conferimento della cittadinanza italiana nelle Nuove Provincie, presentate fuori termine per cause di forza maggiore. (023U1283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-7-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43;

In virtù della delegazione dei poteri, conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto 29 aprile 1923, n. 1006;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, interim per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà ai Prefetti competenti di ricevere fino al termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le dichiarazioni di elezione o di opzione per la cittadinanza italiana a norma dei trattati di pace, nonché le domande per la concessione della cittadinanza italiana a norma dell'articolo 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, numero 1890, e dell'articolo 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, semprechè risulti provato, a giudizio del Prefetto, che gli interessati furono impediti da forza maggiore o da altra causa indipendente dalla loro volontà, di presentare entro il termine prescritto dagli articoli 1 e 2 del citato R. decreto-legge tali dichiarazioni o domande;

Analoga facoltà è accordata al Ministro dell'interno relativamente alle dichiarazioni di opzione indicate all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto presidenziale 1 febbraio 1922;

Contro il provvedimento con cui in base ai due precedenti commi si dichiari irricevibile la dichiarazione di elezione o di opzione oppure la domanda per conferimento della cittadinanza italiana non è ammesso alcun gravame; Sulle domande dichiarate ricevibili verrà provveduto con la procedura stabilita dai R. decreti e dal decreto Presidenziale suindicati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Mussolini.