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REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1923, n. 1324

Modifica il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del Notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349. (023U1324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2006)
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Testo in vigore dal:  18-7-1923 al: 31-12-1923
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e la urgenza di modificare, in dipendenza delle accresciute risorse economiche della Cassa Nazionale del Notariato, il citato decreto-legge, e di coordinarne le disposizioni con la legge surrichiamata, che ha raddoppiato gli onorari ed i diritti accessori dovuti ai notari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.

Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8.

Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa si applicano con l'aumento sopra indicato, anche ai verbali di assemblee, ricevuti in forma pubblica per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione di obbligazioni sull'importo rispettivo dell'aumento o della emissione.