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REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1923, n. 1324

Modifica il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del Notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349. (023U1324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2006)
Testo in vigore dal: 1-1-1924
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti il decreto-legge 9 novembre 1919,  n.  2239,  e  la  legge  7
aprile 1921, n. 349; 
 
  Ritenuta la necessita' e la urgenza di  modificare,  in  dipendenza
delle  accresciute  risorse  economiche  della  Cassa  Nazionale  del
Notariato, il citato decreto-legge, e di coordinarne le  disposizioni
con la legge surrichiamata, che  ha  raddoppiato  gli  onorari  ed  i
diritti accessori dovuti ai notari; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  segretario  di
Stato per la giustizia  e  gli  affari  di  culto,  di  concerto  col
Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli onorari stabiliti dal capo primo  della  tariffa  annessa  alla
legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli originali degli atti  ricevuti
o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri  onorari
e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati  del
100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla  legge
7 aprile 1921, n. 349. 
 
  Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da
notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica,  restando
soppressa ogni contraria disposizione della tariffa,  salvo  l'ultimo
capoverso dell'art. 8. 
 
  Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa  si  applicano  con
l'aumento sopra indicato, anche ai verbali di assemblee, ricevuti  in
forma pubblica per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione
di  obbligazioni  sull'importo  rispettivo   dell'aumento   o   della
emissione. 
                                                                ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 ha disposto (con  l'art.
3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle  leggi
26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono  estese
le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo  comma,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27  maggio  1923,
n. 1324".