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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1236

Riguardante l'assimilazione economica del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie. (023U1236)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-7-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della Delegazione dei poteri conferiti al Governo con la Legge 3 dicembre 1922, n. 1601.
Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n.1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, colle quali sono state annesse al territorio del Regno le nuove provincie;
Visti i Regi decreti legge 2 ottobre 1919, n. 1858 e 8 giugno 1920, n. 770, relativi all'ordinamento del personale postale, telegrafico e telefonico;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi di concerto con quello delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il personale addetto alle Poste, ai Telegrafi ed ai Telefoni nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio alla data di pubblicazione del presente Decreto, in quanto lo stesso, sia stato assunto sotto il cessato regime, viene parificato agli effetti economici al corrispondente personale della Amministrazione italiana in base all'ordinamento risultante dal R. Decreto legge sulla riforma dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica n. 1858 del 2 ottobre 1919, e successive modificazioni, nonché dal R. Decreto 30 settembre 1922, n. 1290.