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REGIO DECRETO 29 marzo 1923, n. 1204

Che approva il regolamento per le spedizioni idrografiche e per i lavori idrografici in genere. (023U1204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-7-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole ad unanimità;

Sulla

proposta del Nostro ministro per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della marina, contenente le norme per le spedizioni idrografiche e per i lavori idrografici in genere, restando abrogata qualsiasi disposizione ad esso contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Thaon di Revel.

Visto, Il Guardasigilli: Oviglio.