stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1298

Per l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernenti la corresponsione al personale dell'assegno temporaneo mensile. (023U1298)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  12-7-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuta l'opportunità di interpretare autenticamente la portata delle disposizioni degli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e delle norme successivamente emanate circa l'assegno temporaneo ivi previsto;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri, e del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'assegno mensile temporaneo indicato negli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, non è computabile ad altro effetto che a quello della pensione.

La presente disposizione è da applicarsi con decorrenza dal 1° marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - DIAZ - THAON DI REVEL -
CARNAZZA - TEOFILO ROSSI - OVIGLIO
- FEDERZONI - GENTILE - DE CAPITANI D'ARZAGO
- COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.