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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1185

Che estende alle Nuove Provincie del Regno le disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, di segreteria e di servizio delle Regie scuole medie e normali, dei Regi Istituti nautici, delle Regie scuole di commercio e delle Regie scuole industriali. (023U1185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  4-7-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti i RR. DD. 11 gennaio 1923, n. 220 e 4 febbraio 1923, n. 388;
Sentita la Commissione istituita col Decreto Presidenziale 9 luglio 1922;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri della Marina, per l'Industria e il Commercio e delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono estese alle nuove Provincie del Regno, nei limiti e modi indicati nel presente decreto, le disposizioni che riguardano lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, di segreteria e di servizio:

a) delle RR. Scuole medie e normali;

b) dei RR. Istituti nautici;

c) delle RR. Scuole di commercio;

d) delle RR. Scuole industriali.

Al personale presentemente in servizio presso le scuole corrispondenti delle nuove Provincie sono applicabili inoltre, salvo quanto è disposto diversamente nel presente decreto, gli articoli 1, 4, 6, 12-29 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Nulla è innovato, per effetto della suddetta estensione, all'attuale ordinamento didattico ed organico delle scuole. È conservata pertanto l'unione dell'Istituto tecnico o della Scuola tecnica, del Liceo e del Ginnasio, dell'Istituto magistrale e delle classi preparatorie nonché delle scuole di pratica ad esso annesse.

Gli istituti predetti, escluse le classi preparatorie e le scuole di pratica, si considerano come istituti di secondo grado.

La distribuzione degli insegnamenti sarà fatta dal capo dell'istituto, entro i limiti dell'obbligo d'orario stabilito per ogni ruolo, secondo i titoli di abilitazione e le particolari attitudini di ciascun insegnante, e secondo le esigenze didattiche.

L'assegnazione a ruoli determinati del personale addetto alle scuole industriali e alle scuole biennali di commercio non implica la classificazione delle scuole stesse nel grado corrispondente.