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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1142

Che estende ai territori delle nuove Provincie le disposizioni del testo unico delle leggi metriche con le modificazioni relative. (023U1142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-7-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove provincie;
Visto il decreto 20 novembre 1922 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, col quale vengono passati alla diretta trattazione del Ministero per l'industria e il commercio gli affari di sua competenza riguardanti le nuove provincie, trattati in precedenza dall'Ufficio centrale per le nuove provincie;
Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Vista la legge 7 luglio 1910, n. 480, per l'adozione del «carato metrico» come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose;
Considerata la necessità di estendere, ai territori annessi al Regno in base ai trattati di S. Germano e di Rapallo, le disposizioni delle leggi metriche sopra indicate, coi temperamenti necessari per la loro graduale sostituzione alle norme tuttavia vigenti nei territori suddetti e per il temporaneo coordinamento colle norme stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) modificato col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1616 (prorogato col R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1381) e col decreto-legge luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 30, è esteso ai territori annessi al Regno per effetto dei trattati di S. Germano e di Rapallo.