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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1165

Che stabilisce il numero dei magistrati, dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari e norme di attuazione. (023U1165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-6-1923 al: 19-3-1924
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° ottobre 1923 il numero dei Magistrati, dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri addetti alla Corte di cassazione, alle Corti d'appello ed ai tribunali del Regno è determinato dalle annesse tabelle sottoscritte per ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le tabelle stesse potranno, entro il 31 dicembre 1923, essere modificate con Nostri decreti, sentito il Consiglio dei ministri.

Il personale addetto alle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino potrà essere presso le stesse mantenuto in servizio fino al 31 dicembre 1923, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602.

Entro i predetti termini cesseranno le applicazioni di qualsiasi natura in tutti gli uffici giudiziari.