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REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1923, n. 1207

Che reca disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli. (023U1207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 dicembre 1925, n. 2306 (in G.U. 05/01/1926, n. 3).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta l'urgenza;
Udito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per la giustizia ed affari di culto, per le finanze e per l'industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Oltre quanto è disposto dal capo III, titolo VIII, libro II, del Codice penale, chiunque, per servire all'altrui libidine, ingaggia, sottrae, conduce o fa condurre fuori della propria dimora una persona minore degli anni 21 a scopo di prostituzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila, ancorché consti del consenso della persona.

Qualora il delitto sia commesso con violenza, minaccia, abuso di autorità, inganno o altro mezzo di coazione o di frode, ovvero sopra persona minore degli anni dodici la reclusione è da uno a sei anni, e la multa non è inferiore alle lire cinquecento.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge sull'emigrazione testo unico 13 novembre 1919, n. 2205.