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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1187

Che fissa i contigenti di prodotti coloniali da ammettere nel Regno a regime doganale di favore durante il 1923. (023U1187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario Stato per le colonie, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltora;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

I quantitativi da ammettere nell'anno 1923, alla importazione nel Regno, col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono fissati, per le seguenti merci di origine o provenienza dalle colonie italiane, nelle misure per ciascuna di esse qui appresso indicate:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - FEDERZONI - TEOFILO ROSSI -
DE CAPITANI D'ARZAGO - DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.