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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1184

Che reca provvedimenti a favore del personale postale, telegrafico e telefonico ex-combattente. (023U1184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-6-1923 al: 10-11-1923
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VITTORIO EMANUELE III

por grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuta la necessità di eliminare alcune sperequazioni di trattamento in atto esistenti fra il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica con danno dei richiamati alle armi durante la guerra, dei combattenti e degli invalidi e mutilati;
Sentiti il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri, col Ministro della Giustizia e gli affari di culto e col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




All'art. 86 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858 modificato dall'art 33, sub. 86, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono sostituite le seguenti disposizioni:

Sono nominati ufficiali nei quadri II delle tabelle B ruolo postale e ruolo servizi elettrici, gli alunni postali-telegrafici chiamati sotto le armi, ed i vincitori dei concorsi per posti di alunno banditi nel 1911, 1913 e 1914, che non furono nominati.

La nomina ad ufficiale decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui intervenne la dichiarazione di trattenuta sotto le armi per compimento degli obblighi di leva o per richiamo, ed in ogni caso con effetto non anteriore dall'inizio del decimo mese decorrente, quanto agli alunni dalla nomina ad alunno e quanto ai vincitori degli anzidetti concorsi dalla data in cui sarebbero stati nominati alunni se non si fossero trovati in servizio militare.

Saranno applicate a favore degli uni e degli altri tutti i benefici di carriera ed economici previsti nel titolo III, capo 1° del precitato Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858 e successive modificazioni, esclusa però la percezione delle competenze arretrate per il periodo anteriore alla loro effettiva assunzione o riassunzione in servizio civile.