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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1173

Che stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari. (023U1173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le domande per poter prendere parte ai concorsi di ammissione ad impieghi governativi, sia civili che militari, sia per titoli, sia per esami, debbono essere munite della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso indicata nell'articolo seguente.