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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1152

Che chiarisce le conseguenze amministrative delle mancanze disciplinari commesse in data anteriore al 4 settembre 1919 dal personale postale telegrafico e telefonico. (023U1152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e il regolamento generale per la esecuzione di detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;
Vasto il regolamento speciale per il personale di prima e seconda categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto del 16 maggio 1909, n. 341;
Vista la legge 19 luglio 1909, n. 528, che approva l'organico della Direzione generale dei telefoni e il regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione dei telefoni, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574;
Visto il regolamento speciale per il personale di terza categoria e per il personale subalterno fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;
Visto il regolamento speciale per il personale degli uffici postali, telegrafici e fonotelegrafici di seconda e terza classe e per gli agenti rurali, approvato con Regio decreto 22 dicembre 1910, n. 936, modificato col R. decreto dell'11 luglio 1913, n. 1317;
Ritenuto che pur rimanendo fermo il condono delle punizioni disciplinari a norma del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1809, ciò non può intendersi come deroga alle norme del testo unico 22 novembre 1908, numero 693 sullo stato degli impiegati civili, in quanto costituiscono garanzie fondamentali per i pubblici uffici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto col Ministro della giustizia e con quello delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'impiegato, che in data anteriore al 4 settembre 1919, abbia commesso una delle mancanze contemplate dagli articoli 53, 54 e 55 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n 693 sarà sottoposto al Consiglio d'amministrazione e di disciplina, il quale giudicherà della sussistenza dell'addebito e proporrà i provvedimenti relativi da prendersi dal Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi.