stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1166

Relativo all'esonero ed al trattamento di quiescenza del personale insegnante dei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica. (023U1166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-6-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli insegnanti dei ruoli dei RR. Istituti di belle arti di musica e di arte drammatica, che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 1923 quaranta anni di Servizio e sessantacinque di età saranno collocati a riposo.