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REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1148

Che approva le norme per l'applicazione nelle disposizioni della legge n. 814 dell'11 giugno 1922, circa l'ammissione nel Corpo di Commissariato militare marittimo. (023U1148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-6-1923 al: 4-5-1934
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei Corpi militari della R. marina, e le successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, che approva il regolamenta per l'applicazione della legge predetta, ed i successivi decreti che lo modificano;
Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, circa l'ordinamento dei Corpi militari della R. marina, e particolarmente l'articolo 12;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, che regola il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere favorevole;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della marina, per l'applicazione delle disposizioni della legge 11 giugno 1922, n. 814, concernenti il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso.