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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1164

Concernente la sistemazione delle contabilità arretrate dei tesorieri delle Provincie. (023U1164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I conti delle provincie fino all'esercizio 1921 incluso, dopo che siano stati deliberati dal Consiglio provinciale, verranno depositati per un mese nella segreteria della Prefettura rispettiva con tutti i relativi documenti. E, nello stesso periodo di tempo, verranno pubblicate, nell'albo pretorio del capoluogo della Provincia, le relative deliberazioni.

Del deposito e della pubblicazione verrà, negli otto giorni successivi, a cura del prefetto, fatta notificazione al tesoriere, che rese il conto, e agli amministratori, che furono eventualmente designati come responsabili. E verrà pure data notizia del deposito e delle pubblicazioni nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

Nel detto termine il contabile e gli amministratori a cui fu fatta la notificazione potranno prendere visione della deliberazione del conto e dei documenti.

Qualora, entro 15 giorni dalla scadenza del termine del deposito, non siano state presentate opposizioni alla Corte dei conti da parte degli interessati anzidetti, oppure dalla Deputazione provinciale in carica, il conto s'intenderà definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione del Consiglio provinciale che terrà, luogo, a tutti gli effetti di legge, della decisione della Corte dei conti.

La segreteria della Corte, su richiesta degli interessati, oppure dell'Amministrazione provinciale, rilascerà attestazione che non furono prodotte opposizioni nel detto termine.