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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1149

Che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, relativo alle norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica. (023U1149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli articoli 71, 73, 74, 89, 93, 96, 101, delle norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvate con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938 sono modificate come appresso:

Art. 71. - «Le funzioni di ufficiale giudiziario possono essere affidate con decreto del Governatore, oltre che ai funzionari indicati nell'art. 23 dell'ordinamento giudiziario, anche ad ufficiali giudiziari del Regno o a coloro che abbiano superato un esame di concorso presso la Corte d'appello di Tripoli secondo le norme che hanno vigore nel Regno.

Ove le esigenze di servizio dei vari uffici lo richiedano, gli ufficiali giudiziari possono essere coadiuvati da commessi che compiono gli atti loro affidati. I commessi sono nominati secondo le norme stabilite nella citata legge.

In caso di mancanza, assenza od impedimento degli ufficiali giudiziari, le rispettive funzioni possono essere affidate, dal giudice regionale, con suo decreto, ad un milite o graduato dei Reali carabinieri, o di altri Corpi armati in servizio di polizia da designare dai rispettivi Comandi. Possono inoltre essere affidate dal giudice a persona da lui delegata di volta in volta.

Per gli affari di competenza della Corte di appello le attribuzioni di ufficiale giudiziario sono disimpegnate da quei funzionari che esercitano le medesime attribuzioni presso il Tribunale regionale.

Art. 73. - Agli ufficiali giudiziari del Regno che prestano servizio in colonia, è corrisposto l'assegno loro assicurato in Italia dalle norme che vi hanno vigore secondo il loro grado, compresi gli aumenti di L. 500 per ogni quadriennio di servizio, oltre ad una indennità coloniale di L. 300 mensili. Ad essi sono poi dovuti i diritti e le indennità fissate nella tariffa.

Agli ufficiali giudiziari nominati in colonia in seguito a concorso a sensi del precedente articolo è corrisposto un assegno annuo di L. 5000 aumentato di L. 500 per ogni quadriennio, fino al ventesimo anno di servizio, oltre i diritti loro spettanti a termini della tariffa e le indennità di trasferta ivi determinate.

Se le funzioni di ufficiale giudiziario siano disimpegnate da altri funzionari, da militi o graduati de RR. carabinieri o dei Corpi armati, a questi è corrisposta una indennità mensile di L. 120 oltre le indennità di trasferta e i diritti fissati nella tariffa.

Ai commessi degli ufficiali giudiziari è corrisposto un assegno annuo di L. 2500 con quattro aumenti quadriennali di L. 400, oltre i diritti e le indennità a termini della tariffa. Se essi appartengano ad una delle categorie indicate nel precedente comma è loro corrisposta un'indennità mensile di L. 60 oltre i diritti e le indennità di trasferta.

Alle persone delegate di volta in volta, à termini del 3° comma dell'art. 71, spettano solamente i diritti e le trasferte fissati nella tariffa.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari o commessi, tutti i proventi, ad eccezione delle indennità per le trasferte che vanno per intero a favore di chi le compie, prelevato un quarto per colui che ha proceduto all'atto, devono essere messi in comunione o ripartiti in quote eguali fra tutti gli ufficiali o commessi giudiziari, a cura del più anziano fra loro, previo prelevamento e versamento delle ritenute per imposte. Degli eventuali reclami decide definitivamente il capo dell'ufficio.

Art. 74. - Per i diritti relativi a notifiche o contravvenzioni nello interesse degli Enti locali, per il privilegio a favore di diritti degli ufficiali giudiziari e per quant'altro non sia diversamente disposto in materia dalle presenti norme, si intendono estese, in quanto applicabili, le disposizioni che hanno vigore nel Regno.

Sono parimenti estese, in quanto applicabili, le disposizioni del Regno per quanto concerne la disciplina degli ufficiali e commessi giudiziari, le nomine, le promozioni, i trasferimenti, restando però attribuite al governatore le facoltà concesse dalle disposizioni suddette al Ministro della giustizia. Gli ufficiali giudiziari nominati in seguito a concorso bandito dalla Corte di appello di Tripoli non acquistano alcun titolo per essere compresi nel ruolo degli ufficiali giudiziari del Regno.

Nella prima sistemazione del personale, gli attuali commessi degli ufficiali giudiziari, potranno prendere parte ai primi due concorsi per ufficiale giudiziario, anche se non abbiano i titoli di studio richiesti dalle norme che vigono nel Regno.

Art. 89. - Sulle prime copie rilasciate dal cancelliere è dovuto il diritto di scritturazione di cent. 50 per ogni facciata di carta da bollo o uso bollo, contenente non meno di 12 linee di scritto.

Sulle altre copie che i cancellieri autenticano a richiesta delle parti, è dovuto il diritto di una lira per ogni foglio. Tale diritto si riduce alla metà se del foglio sieno scritte o stampate meno di tre facciate.

Per le copie scritte a macchina, se fatte dalle parti, il diritto di scritturazione è calcolato in base alla copia rilasciata dalla cancelleria qualunque sia il numero dei fogli impiegati; se fatte invece dai funzionari ed impiegati di cancelleria o segreteria, con le macchine dei rispettivi uffici, il diritto di scritturazione è calcolato in ragione di cent. 80 per ogni facciata.

Un terzo dei suddetti diritti spetta ai funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria in parti uguali.

Ai funzionari ed impiegati che non eseguiscano il lavoro di copiatura loro assegnato, è trattenuto, sulla loro quota dei proventi l'importo della scritturazione non fatta in ragione di centesimi venti per ogni facciata; le ritenute vanno a beneficio degli altri funzionari ed impiegati.

Non compete alcun diritto di scritturazione per le copie che si rilasciano nell'interesse dell'Amministrazione Governativa.

Art. 93. - Ai testimoni residenti nel luogo dell'esame o ad una distanza non maggiore di quattro chilometri è corrisposta un'indennità di lire una e cinquanta per ogni giorno che siano trattenuti a disposizione dell'Autorità.

Ai testimoni che risiedano in località site ad una distanza maggiore di quattro chilometri dal luogo dell'esame è corrisposta un'indennità di soggiorno di L, 3 al giorno, oltre all'indennità di viaggio di cent. 30 per chilometro; quando vi siano mezzi di trasporto di uso pubblico, è rimborsato il prezzo del biglietto di passaggio di andata e ritorno in terza classe.

Art. 94. - Ai periti sono dovuti gli onorari stabiliti dalle disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 96. - Per ogni sentenza o decreto che condanni a pena pecuniaria o al pagamento delle spese di giustizia, tranne quelle relative ai procedimenti contemplati nell'art. 92, si forma un fascicolo nel quale sono raccolti tutti gli atti relativi alla procedura di riscossione e la parcella delle spese resa esecutiva dal giudice.

I fascicoli portano il numero del processo risultante dal registro delle cause penali e sono conservati progressivamente, distinti per anno, per rendere possibile e facile qualsiasi controllo.

I cancellieri devono iscrivere al campione penale gli articoli relativi alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia.

Art. 101. - Il dieci per cento delle somme ricuperate sulle pene pecuniarie, tasse di sentenze, spese di giustizia in materia civile e penale, è attribuito alla cancelleria a titolo di provento e ripartito a norma dell'art. 89.

Il dieci per cento è attribuito agli ufficiali giudiziari e ripartito a norma dell'art. 74 ultimo comma».