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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1145

Che stabilisce il cambio da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero nonchè agli addetti militari navali e aeronautici. (023U1145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-4-1923 al: 28-6-1932
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero nonché agli addetti militari navali ed aeronautici sarà corrisposto il cambio oltre che sullo stipendio anche sugli assegni, indennità e diarie loro spettanti in base alle disposizioni seguenti:

a) nei paesi a valuta pari o più alta della sterlina, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta locale;

b) nei paesi a valuta più bassa della sterlina ma più alta della lira italiana, sarà corrisposto il cambio alla pari con la sterlina, purché tale cambio non sia superiore al 320 0 0, nel qual caso verrà corrisposta quest'ultima percentuale.

In ogni caso, però, il cambio corrisposto non dovrà essere inferiore a quello medio della valuta locale in confronto della lira italiana;

c) nei paesi a valuta più bassa di quella italiana, verrà corrisposto il cambio pari ai quarantasette centesimi di quello della sterlina, fermo restando il massimo di cui al comma b) del presente articolo.