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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 1126

Concernente l'applicazione dei diritti di segreteria nel distretto della Camera di commercio di Potenza. (023U1126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n.245;
Vista la deliberazione 25 aprile 1922 della Camera di commercio ed industria di Potenza;
Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata o resa esecutiva la seguente tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio o industria di Potenza:

Per ogni esame di atti esistenti presso la Camera, L. 0,50.

Per ogni vidimazione di firma, L. 1.

Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazione e gare, L. 2.

Per ogni certificato in genere, L. 2.

Per certificati di nuove constatazioni d'uso di piazza, L. 10.

Per certificati di serie di prezzi portati dai listini ufficiali di derrate e merci, L. 3.

Per certificati di prezzi non portati dai listini ufficiali di derrate e merci, L. 5.

Per copie di atti camerali e relativa autenticazione, diritto fisso, L. 3.

In più per ogni pagina o frazione di pagina scritta oltre il primo foglio di carta, L. 0,40.

Per iscrizione in uno dei ruoli tenuti dalla Camera, L. 10.

Tale diritto è dovuto ad ogni rinnovazione di ruolo all'atto della domanda di iscrizione.

Per ogni certificato di esenzione dalla tassa di lusso (fino a quando saranno in vigore le disposizioni del R. decreto legislativo 26 febbraio 1920, n. 167) L. 0,50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.