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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1123

Concernente la costruzione di carrozze postali. (023U1123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge n. 242 del 19 febbraio 1922, con la quale fu autorizzata la spesa straordinaria di L. 30 milioni, ripartita nei tre esercizi finanziari 1921-922, 1922-1923 e 1923-924, per la costruzione di cento carrozze postali pei servizi sulle ferrovie dello Stato;
Considerato che, in seguito a sensibile ribassi verificatisi nei prezzi dei prodotti metallurgici, si è reso possibile ottenere, con minor somma, una maggiore quantità di vetture, indispensabile all'Amministrazione postale per migliorare i propri servizi;
Ritenuta la opportunità di affidare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la costruzione delle anzidette carrozze postali con le norme di cui all'art. 78 del R. decreto n. 728 del 28 giugno 1912, e con successivo rimborso della corrispondente spesa a carico del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato por le poste e per i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La spesa straordinaria di lire 30 milioni, autorizzata con l'art. 1 della legge a 242 del 19 febbraio 1922, è ridotta a lire 20 milioni.

Lo stesso art. 1° della citata legge è modificato nel senso che alle parole: «di 50 carrozze per ambulanti e di 50 carrozze pei servizi da messaggeri» sono sostituite le seguenti:

«di costruire tante carrozze, di vario tipo, quanto è possibile ottenerne con la somma ridotta a venti milioni di lire, già stanziata nei bilanci per gli esercizi finanziari 1921-922, 1922-923.