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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1084

Che determina i limiti fra la competenza del Consiglio di Stato e quella della Commissione consultiva tecnico legale istituita presso il Ministero delle poste e telegrafi per i pareri da dare sugli affari e le questioni riguardanti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. (023U1084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi di concerto con i Ministri dell'Interno, della Giustizia e per gli Affari di Culto e per i Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La Commissione consultiva tecnico-legale, istituita presso il Ministero delle Poste e dei Telegrafi con R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 71, è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli affari riflettenti i servizi dipendenti dal Ministero medesimo, ogni qualvolta il Ministero ne faccia richiesta e nei casi in cui l'approvazione del Ministro delle Poste e Telegrafi è richiesta dal Regio Decreto n. 1723, del 17 dicembre 1922. È parimenti chiamata, in luogo della Seconda Sezione del Consiglio di Stato a esprimere il proprio parere su tutti i contratti, appalti, affitti, vendite, transazioni, variazioni o rescissione di contratti esistenti, che interessano l'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni, quando, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, sarebbe richiesto il parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato e il valore o l'importo non superi le L. 100.000.

Allorchè superi tale cifra o non sia possibile determinare l'entità dell'importo o del valore, oppure quando si tratti di materie speciali per le quali le leggi ed i regolamenti in vigore richiedano il parere del Consiglio di Stato, rimane ferma la competenza della Seconda Sezione di detto Consiglio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
COLONNA DI CESARÒ
OVIGLIO
CARNAZZA.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.