stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1080

Che interpreta la disposizione dell'art. 3, lettera a), del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 87, sull'esonero del personale delle Amministrazioni dello Stato. (023U1080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  28-5-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuta la opportunità di chiarire la interpretazione dell'art. 3, lettera a), del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, in relazione alle disposizioni contenute nel Regio decreto 22 novembre 1908 n. 693, e in altre leggi speciali di carattere permanente le quali autorizzino il Governo a procedere alla dispensa dal servizio di impiegati od agenti;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e col guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Con l'art. 3 lettera a) del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87 che, in connessione con gli articoli 1, 2 e 4 dello stesso decreto, attribuisce al Governo la facoltà di dispensare dal servizio impiegati od agenti inabili al servizio o di scarso rendimento, in corrispondenza al numero ed ai gradi dei posti soppressi, si intendono determinati i poteri spettanti al Governo per il riordinamento delle pubbliche amministrazioni, contemplate dal decreto medesimo, in esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Restano quindi ferme le altre più estese facoltà che siano attribuite al Governo, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e da altre leggi speciali di carattere permanente, per procedere alla dispensa, nell'interesse del servizio, di impiegati od agenti in modo indipendente dalle eventuali modificazioni nei ruoli organici delle singole amministrazioni.