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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1075

Che determina la circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco agli effetti della competenza giurisdizionale. (023U1075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale furono delegati al Governo del Re i pieni poteri per il riordinamento della pubblica Amministrazione;
Visti gli articoli 37, 38 e 39 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1913, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre detto anno, registro 150 atti amministrativi foglio 253, che fissava la competenza territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco (Gazzetta ufficiale 10 novembre 1913, n. 261);
Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, numero 1379, che soppresse le commissioni arbitrali, devolvendone le funzioni agli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco;
Visto il R. decreto 19 marzo 1922, n. 395, che fissava la circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Napoli e Bari agli effetti della competenza giurisdizionale;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 484, che estende ai territori annessi il testo unico della legge sull'emigrazione sovra citato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La giurisdizione nelle controversie di cui all'art. 37 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, è esercitata dagli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Genova, Napoli, Messina, Palermo e Trieste.

La circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco agli effetti della competenza giurisdizionale è determinata come segue:

Ispettore di Genova: Provincie del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, dell'Emilia, della Toscana, e della Sardegna;

Ispettore di Napoli: Provincie delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, degli Abruzzi, del Molise, della Campania, delle Puglie e della Basilicata;

Ispettore di Messina: Provincie della Calabria, di Messina, Catania e Siracusa;

Ispettore di Palermo: Provincie della Sicilia, escluse quelle di Messina, Catania e Siracusa;

Ispettore di Trieste: Provincie del Veneto, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, dell'Istria e di Zara.