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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1074

Che estende alle nuove provincie il D. L. 17 febbraio 1916, n. 197, concernente le industrie nazionali, richiamato in vigore con R. decreto-legge 30 ottobre 1921, n. 1601. (023U1074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica e amministrativa delle Nuove Provincie;
Visto il decreto 20 novembre 1922 di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, col quale vengono passati alla diretta trattazione del Ministero per l'industria ed il commercio gli affari di sua competenza riguardanti le Nuove Provincie, trattati in precedenza dall'Ufficio centrale per le Nuove Provincie;
Vista la legge 30 ottobre 1921, n. 1601, in forza della quale sono state richiamate in vigore le disposizioni di cui ai decreti Luogotenenziali 17 febbraio 1916, n. 197 e 30 marzo 1916 n. 396, concernenti provvedimenti per l'industria nazionale;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920 n. 1778, è concesso a tutto il 30 ottobre l'esonero dal pagamento dei dazi di confine e comunali, per le macchine e per i materiali da costruzione destinati:

1° all'impianto di nuovi stabilimenti industriali per ottenere prodotti non fabbricati nel territorio dello Stato e dovuti a nuove applicazioni industriali;

2° a Stabilimenti industriali esistenti nei territori annessi per attuare procedimenti industriali finora non applicati o per conseguire prodotti a complemento di categorie o di serie di prodotti che già si fabbricano;

L'esonero è vincolato alla condizione dell'effettivo impianto e desercizio dell'industria con le norme e cautele di cui agli articoli 3 e seguenti del presente decreto.