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REGIO DECRETO 8 aprile 1923, n. 1073

Che reca disposizioni circa i mandati di pagamento a garanzia di sovvenzioni a Cooperative e Consorti di produzione e lavoro. (023U1073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Presidenziale 23 novembre 1922 col quale vengono passati al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale i servizi di sua competenza, trattati in precedenza dall'ufficio centrale per le nuove Provincie;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui nelle leggi 25 giugno 1909, n. 422, e 26 settembre 1920, n. 1495, per quanto concerne la cessione dei mandati di pagamento di somme dovute dalle pubbliche Amministrazioni a Cooperative e Consorzi di cooperative di produzione e lavoro, per appalti di opere pubbliche, sono estese alle operazioni che l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione compie nelle nuove Provincie annesse al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

CAVAZZONI - DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.