stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1072

Che aumenta al personale degli Economati generali dei benefici vacanti l'assegno temporaneo mensile, in attesa del riordinamento delle Amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico. (023U1072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-5-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuto che con R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, vennero pubblicato le tabelle degli stipendi per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;
Ritenuto che alla pubblicazione delle tabelle per il personale degli economati generali dei benefici vacanti si è soprasseduto inattesa del riordinamento delle Amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico, ma che nel frattempo ragioni di equità consigliano di sovvenire ai bisogni di detto personale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fermo restando l'assegno temporaneo graduato, corrisposto al personale di ruolo degli Economati generali dei benefici vacanti in base all'art. 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e prorogato col R. decreto 28 gennaio 1923, n. 127, è concesso al personale medesimo, con decorrenza dal 1° aprile 1922 e fino a quando non sarà provveduto al riordinamento delle Amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico, un aumento mensile dell'assegno suddetto nella misura appresso indicata:

per coloro che sono provvisti di stipendio fino
a L. 2999, L. 20;

per coloro che sono provvisti di stipendio da lire 3000
a L. 5999, L. 30;

per coloro elio sono provvisti di stipendio da lire 6000;
a L. 7999, L. 40;

per coloro che sono provvisti di stipendio da lire 8000
a L. 9999, L. 50;

per coloro che sono provvisti di stipendio da lire 10.000
a L. 10.999, L. 60;

per coloro che sono provvisti di stipendio da lire 11.000
in su, L. 70.