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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1071

Che proroga il termine utile per la presentazione delle domande di concessione della polizza gratuita di assicurazione ai combattenti. (023U1071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-6-1923 al: 19-1-1925
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e por volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i DD. LL. 10 dicembre 1917, n. 1970, 30 dicembre 1917, n. 2047, e 7 marzo 1918, n. 374;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, numero 738, ed il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 252;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È stabilita la data del 31 dicembre 1923, come ultimo termine utile per la presentazione delle domande di concessione della polizza gratuita di assicurazione di cui ai decreti sopracitati.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.